Condizioni generali del contratto di vendita di pacchetti turistici o singoli servizi
Ai sensi dell’Art. 85 del e 36 Cod. Tur. i clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del pacchetto turistico. Il contratto costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di garanzia.
1) Premessa. Nozione dl pacchetto turistico
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque e in qualunque modo realizzata, di almeno 2 degli elementi di seguito indicati venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario:
Trasporto;
Alloggio;
Servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)… che costituiscono per la soddisfazione delle esigenze creative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico”.
2) Fonti legislative
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi od oggetto l’offerto di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detta contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che internazionale, è disciplinata-fino alla sua abrogazione ai sensi dell’ art 3 del D.Lgs. n. 79 del 23.052011(Codice del turismo)-dalla L 21/12/77 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970-in quanto applicabile- nonché dal Decreto Legislativo 111/95.
3) Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scatta da parte dell’Organizzatore. L’agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art.6 del D.L.111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Si da atto che l’agenzia di viaggio venditrice ha, nei confronti dell’Organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell’art.1.3 CCV, oltre che di venditore ex. art.4 D.L.111/95, acquisendo diritti ed assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, né opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D.L.111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
4) Pagamenti
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un accanto pari al 30% della quota di partecipazione e l’intera quota d’apertura pratica del viaggio. Il saldo dovrà essere versato 20 giorni prima della partenza. Il saldo dovrà essere effettuato il giorno dell’arrivo presso la ns. Agenzia. Il mancato ricevimento da parte dell’Organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione del diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.
5) Prezzi
I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino ai 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:
Costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
Diritti e tasse su alcune tipologia di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al metodo di calcolo, al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra.
6) Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nello seguenti ipotesi:
aumento del prezzo di cui al precedente Art. 6, 3° comma, in misura eccedente il 10%;
modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualsiasi variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerate) proposto dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di coi sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente, o se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
alla restituzione della sole parte di prezzo già corrisposta.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere entro e non altro 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso In difetto di espressa comunicazione entro il termino suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate, sarà addebitata la quota d’apertura pratica, se prevista, e la penale nella misura qui indicata:
Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale o con soggiorni in Albergo, Appartamenti, Residences, Ville e Villaggi in Formula Alberghiera
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza;
80% delle quota di partecipazione da 10 a 3 giorni di calendario prima della partenza.
100% delle quota di partecipazione da 2 al giorno di partenza o no show
7) Annullamento del pacchetto turistico
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’Organizzatore che ha necessità di modificare uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista. Il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo.
8) Modifiche dopo la partenza
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l’Organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo diversamente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quelle delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
9) Sostituzioni
Il cliente rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempreché:
l’Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni circa le generalità del cessionario;
Il cessionario soddisfi tutte le condizioni ed in particolare i requisiti attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari.
il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutto le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione.
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota d’apertura pratica e se prevista. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di spese aggiuntive per la sostituzione.
10) Obblighi dei partecipanti
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191 .
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei che siano - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti.6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
11) Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga espressamente o formalmente indicata dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciuto dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri dello CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall’organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
12) Responsabilità dell’Organizzatore
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengono effettuato da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel caso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza personale, ragionevolmente prevedere o risolvere, Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dell’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalle sue qualità di intermediario e comunque nei limiti di tale responsabilità previste dalle norme vigenti in materia.
13) Limiti del risarcimento
I risarcimenti di cui agli art. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
14) Obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
15) Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore durante il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo, affinché l’organizzatore possa verificare il merito di quanto asserito. Il turista dovrà altresì sporgere reclamo mediante invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’ organizzatore, entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
16) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni o bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un pacchetto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
17) Fondo di garanzia (art. 51 cod. Tur.)
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze : rimborso del prezzo versato; suo rimpatrio in caso di viaggi all’estero . Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore . Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 21 n° 5 D.L. n° 111/95 e dal Regolamento sulla gestione e il funzionamento D.L. n.349 del 23.07.99).
18) Garanzia Assicurativa
La società Organizzatrice è coperta da polizza assicurativa Responsabilità Civile n° 3487201015182 della Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A. a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge n°1084 del 27/12/77 , nonché dalla Direttiva 90/314/CEE del 13/06/90 , concernente i circuiti “tutto compreso” e in conformità alle disposizioni della L.R. Toscana n°42 del 23/03/2000. La Garanzia di Responsabilità Civile è prestata con i seguenti massimali fino alla concorrenza complessiva per capitali , interessi , e spese : € 1.549.370,00 per ogni sinistro col limite di € 516.456,00 per ogni persona ferita o deceduta qualunque sia il numero degli aventi diritto e col limite di € 258.228,00 per danneggiamenti a cose ed animali anche se di più persone .
Addendum Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici
A) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto , di soggiorno , ovvero di qualunque altro separato servizio turistico , non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico , sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV : art.1 , n.3 e n.6 ; art. da 17 a 23 ; art. da 24 a 31 , per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione .
B) Condizioni di contratto
A tali contratti sano altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportati: art.3 1° comma ; art.5 ; art.9 ; art.12 1° comma ; art. 18 ; art.20. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato con pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole è relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc).
c) Registrazioni audio e video
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2006 (Codice della Privacy), l’organizzatore informa ogni soggetto partecipante ai propri tour che i partecipanti potrebbero essere ripresi, fotografati o filmati e che dette immagini e riprese potranno essere utilizzate per produrre materiale promozionale e/o commerciale relativo al tour stesso e ai prossimi in calendario. Il soggetto partecipante al tour presta fin d’ora il proprio consenso all’organizzatore, con facoltà di trasferimento ai terzi da essa nominati, ad essere fotografato, filmato o registrato e al conseguente sfruttamento della propria immagine all’interno dei materiali promozionali e/o commerciali di cui sopra. Il rifiuto di prestare tale consenso comporta l’impossibilità dell’esecuzione del contratto.
C) Recesso del Consumatore.
Al consumatore che receda dal contratto per qualsiasi motivo purché non imputabile al venditore , saranno addebitate le somme previste dall’art.9.
Organizzazione tecnica : Booking Elba Srl, via R. Burchietti, 14 – 50018 Scandicci (FI).
* Il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della Convenzione di cui all’art.3 della Legge Regionale Toscana 16/94 (C.C.V.) e della Direttiva 90/314/CEE concernente viaggi vacanze e circuiti tutto compreso. *
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento:
Booknowelba.it - Sede : Via R. Burchietti 14 – 50018 SCANDICCI (FI) P.IVA/CF. 06985170486 Tel: 335 6038983 Email: [email protected] Web: www.booknowelba.it
Per la versione costantemente aggiornata del catalogo, del listino prezzi e delle condizioni generali di vendita consultare il sito www.booknowelba.it
Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. L'ORGANIZZATORE sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, l'ORGANIZZATORE dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente.
DIRITTI FONDAMENTALI ai sensi della direttiva UE 2015/2302
1. I VIAGGIATORI riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai VIAGGIATORI viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'ORGANIZZATORE o il VENDITORE.
4. I VIAGGIATORI possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto il VIAGGIATORE può risolvere il contratto. Se l'ORGANIZZATORE si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il VIAGGIATORE ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I VIAGGIATORI possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'ORGANIZZATORE annulla lo stesso, i VIAGGIATORI hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I VIAGGIATORI possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. Inoltre, i VIAGGIATORI possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al VIAGGIATORE idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I VIAGGIATORI possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'ORGANIZZATORE non abbia posto rimedio al problema.
9. I VIAGGIATORI hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici. 10. L'ORGANIZZATORE è tenuto a prestare assistenza qualora il VIAGGIATORE si trovi in difficoltà. Se l'ORGANIZZATORE o, in alcuni Stati membri, il VENDITORE diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'ORGANIZZATORE o, se del caso, il VENDITORE diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei VIAGGIATORI è garantito. L'ORGANIZZATORE e il VENDITORE ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza. L'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza dell'ORGANIZZATORE, per esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni, è indicata sul catalogo o nel sito dell'ORGANIZZATORE.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/06/18G00086/sg Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 della legge 6 febbraio 2006 n.38: la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.